Cambio di residenza

Cos'è

Modalità
La dichiarazione di cambio di residenza deve essere presentata dall'interessato o, nel caso di trasferimento di un nucleo familiare, da un qualsiasi componente maggiorenne della famiglia, su l'apposito modello (scaricabile cliccando sul link di seguito indicato).
In caso di convivenza (casa di riposo, convitto, convento, caserma) la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe.
 
Quando presentare la dichiarazione
Il nuovo indirizzo (numero civico, scala, piano, interno) deve essere comunicato, all'ufficio anagrafe, entro 20 giorni dal trasferimento di residenza.
Oltre ai dati anagrafici di tutti i componenti il nucleo familiare, devono essere dichiarati anche i dati della patente (numero, categoria, data ed ente di rilascio) e delle targhe dei veicoli (auto, motocicli, rimorchi e ciclomotori) intestati a tutti coloro che si sono trasferiti.
Il Comune trasmette i dati alla Motorizzazione civile di Roma che, entro 6 mesi dalla conclusione della pratica, invia dei tagliandi adesivi da applicare sui documenti.
 
Come e dove presentare la dichiarazione
La dichiarazione di residenza deve essere:

  • correttamente compilata nella parti obbligatorie (I campi contrassegnati con * si riferiscono a dati obbligatori. La mancata compilazione dei campi obbligatori comporta la non ricevibilità della domanda. I campi contrassegnati con ** si riferiscono a dati di interesse statistico. I campi contrassegnati con *** si riferiscono a dati necessari all'aggiornamento degli archivi della Motorizzazione e l'invio dei tagliandi da apporre sui documenti di guida);
  • sottoscritta dal dichiarante e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare che si trasferisce;
  • accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di tutti i componenti del nucleo familiare che si trasferisce, anche minorenni; 

I cittadini extracomunitari sono tenuti a presentare oltre alla dichiarazione di residenza la documentazione indicata nell'allegato A(documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea).
I cittadini comunitari sono tenuti a presentare oltre alla dichiarazione di residenza la documentazione indicata nell' allegato B (documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea).
La dichiarazione di residenza può essere presentata con una delle seguenti modalità:

  • personalmente presso l'ufficio anagrafe in via G.Sora 13 piano terra dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30 ;
  • A mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Fiorano al Serio - Servizi Demografici, Via G.Sora 13, 24020 Fiorano al Serio;
     Via fax al numero 035/720340;
  • Per via telematica:
  1. sottoscritta con firma digitale;
  2. trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente all'indirizzo pec. comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it 
  3. sottoscritta e acquisita mediante scanner e trasmessa attraverso la posta elettronica semplice all'indirizzo: demografici@comune.fioranoalserio.bg.it

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA(iscrizione da altro comune, iscrizione dall'estero, rimpatrio AIRE)
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI RESIDENZA ALL'ESTERO
 
Attenzione: al fine di consentire un corretto accertamento da parte della polizia locale, si prega di apporre sul citofono e cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome, o comunicare all'ufficio se sono presenti riferimenti diversi (Es. numeri, lettere o altri cognomi).
 
Controlli e sanzioni
Gli accertamenti sono effettuati successivamente alla registrazione della dichiarazione del cittadino che, entro due giorni lavorativi, potrà già ottenere il certificato di residenza.
Se entro 45 giorni dalla registrazione l'interessato non riceve comunicazioni circa eventuali requisiti mancanti o esito negativo degli accertamenti, in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, la pratica si considera definita.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 (relativamente alla decadenza dai benefici e alle sanzioni penali) e l'art. 19, comma 3, del Dpr 223/1989 (segnalazione alle autorità di Pubblica sicurezza) e viene ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Normativa di riferimento

  • D.l. n. del 9 febbraio 2012, convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012.
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
  • Regolamento anagrafico
     

Strumento di tutela amministrativo

Monica Pirovano
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